E' costituita l'Associazione denominata “Associazione METICA ONLUS”
L'Associazione Onlus è regolata dalle pattuizioni del presente statuto, e comunque nel totale rispetto delle leggi n. 460 del 4 dicembre 1997 e n. 49 del 26 febbraio 1987, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 2 Scopo
L'Associazione si propone di sostenere iniziative volontarie e non profit a favore dei soggetti fragili attraverso il finanziamento di progetti volti:
- alla creazione e alla erogazione di servizi socio-sanitari mirati alle fasce più deboli e meno dotate di risorse e di accesso gestiti da associazioni no profit;
- alla formazione multidisciplinare degli operatori in grado di assicurare lo svolgimento dei servizi e la gestione delle strutture;
- a svolgere attività di sensibilizzazione, informazione e fund raising, allo scopo di garantire il necessario contributo finanziario e di volontariato alla realizzazione del progetto.
Art. 3 Durata e attività
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
L'Associazione porrà in essere le proprie attività in ogni settore per divulgare le finalità della stessa e per raccogliere adesioni, svolgendo ogni iniziativa, anche economica, direttamente o indirettamente utile al perseguimento dei propri fini e alla realizzazione dei propri progetti.
Tali progetti dovranno avere natura interdisciplinare, assicurando così il concorso dell'indispensabile pluralità di competenze e di capacità alla gestione del complesso fenomeno della fragilità sociale.
Per la realizzazione dei richiamati progetti, la Associazione promuoverà la costituzione di associazioni temporanee di natura locale, oltre che regionale o nazionale, che potranno, una volta portato a compimento il progetto, sciogliersi o stabilizzarsi, alimentando così una rete di operatori volontari sul territorio. Tali organismi, composti da operatori qualificati in tutte le discipline necessarie per la realizzazione di interventi del tipo descritto, saranno destinatarie dei finanziamenti limitatamente all'attuazione dei progetti selezionati dagli organi della
Associazione.
Proprio a questo riguardo, la Associazione, oltre alle quote dei Soci, accetterà i contributi, le donazioni e i finanziamenti anche finalizzati, espressamente, alla realizzazione dei singoli progetti.
E fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, nonché di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestioni, fondi, riserve o capitale. Gli utili e avanzi di gestione saranno destinati esclusivamente alla realizzazione delle attività istituzionali.
Art. 4 Sede
L'Associazione ha sede in Roma.
Per ogni necessaria esigenza si potranno costituire sedi locali, anche presso enti terzi.
Art. 5 Soci
Possono diventare soci dell'Associazione le persone fisiche in possesso del godimento dei diritti civili e politici, le persone giuridiche, gli Enti e le Associazioni anche non riconosciute.
I soci si distinguono in fondatori, ordinari e sostenitori.
Sono soci fondatori coloro che costituiscono l'Associazione e che provvedono alle prime nomine sociali; agli stessi spettano gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
Sono soci ordinari coloro che, (siano essi enti o cittadini italiani o stranieri), avendo preso visione dello Statuto, concordino con i suoi scopi e intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenere l'attività.
L'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda scritta degli interessati, indirizzata al Presidente, ed è sottoposta all'accettazione del Consiglio Direttivo. Le domande d'iscrizione sono insindacabilmente accolte o respinte dal Consiglio Direttivo, senza obbligo di motivazione. I soci accettati vengono annotati su apposito registro. Sono tenuti al pagamento della quota associativa che verrà stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari hanno diritto di voto in ragione di un voto per associato, per l'approvazione e le modifiche dello statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
Sono soci sostenitori le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni ritenute di particola rilevanza sociale dal Comitato
Direttivo.
I soci sostenitori non possono rivestire cariche o incarichi operativi e sociali, non hanno diritto di voto, non concorrono al numero legale, non svolgono attività operativa e sono riportati su apposito registro.
La qualità di socio non è trasmissibile al pari delle quote sociali, come specificato nel successivo articolo 6.
I soci che svolgono attività in nome e per conto della Associazione avranno diritto al solo rimborso delle spese, previa autorizzazione da parte del Consiglio Direttivo e dopo presentazione della documentazione fiscale attestante le attività prestate e le somme impiegate.
Art. 6 Estinzione del rapporto sociale
II rapporto sociale si estingue con la morte del socio, la rinuncia, la radiazione per morosità o per comportamento amorale o dannoso nei confronti degli altri soci o dell'Associazione stessa.
La radiazione per i motivi descritti al punto precedente è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei presenti.
Con l'estinzione del rapporto sociale non si avrà diritto al recupero delle quote sociali già pagate, né ad indennizzi di qualsiasi sorta.
Art. 7 Quote sociali
Le quote sociali, i termini di pagamento e le relative modalità saranno fissati di anno in anno dal Consiglio Direttivo.
Art. 8 Cariche sociali
L'esercizio di qualsivoglia carica sociale è a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
Art. 9 Organi sociali
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) il Consiglio Direttivo
d) il Tesoriere
e) il Comitato Etico Scientifico
Art. 10 Assemblea dei soci
L'Assemblea, cui possono partecipare tutti i soci in regola con i pagamenti delle quote sociali, rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se dissenzienti o assenti. Ogni socio ha diritto ad un voto che è espresso per semplice alzata di mano.
L'Assemblea, in seduta Ordinaria, si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'Esercizio Sociale, per l'approvazione del rendiconto presentato dal Consiglio Direttivo, per la stesura del preventivo di spesa dell'esercizio in corso e per eleggere le cariche sociali.
L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, altresì quando il Consiglio Direttivo ritenga opportuno discutere questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, quando la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo sia dimissionaria o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
La convocazione avviene mediante semplice affissione di un avviso nella sede sociale almeno 30 giorni prima della data stabilita.
L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. Le deliberazioni saranno prese sempre a maggioranza semplice e trascritte nel registro delle Assemblee dal Presidente.
In seconda convocazione l'assemblea, ordinaria e straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice.
Art. 11 Presidente
II Presidente e, in caso di assenza o di impedimento il Vicepresidente, rappresenta l'Associazione agli effetti delle leggi vigenti e firma gli atti ad essa relativi; prepara il consuntivo ed il preventivo; convoca il Consiglio Direttivo; presiede l'Assemblea.
Il Presidente può conferire ai componenti del Consiglio Direttivo la procura per il compimento di atti o categorie di atti.
Al Presidente sono demandati tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti la gestione dell'Associazione, sia dal lato amministrativo che economico.
Questi atti dovranno essere menzionati nella relazione del rendiconto annuale a cura del Tesoriere. Il Presidente e il vicepresidente vengono nominati dai soci fondatori e successivamente dal Consiglio Direttivo.
Art. 12 Consiglio Direttivo
II Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal VicePresidente, dal Segretario e da altri 5 (cinque) componenti, uno con funzioni di tesoriere.
Il Consiglio Direttivo dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca per giusta causa o dimissioni.
Art. 13 Il Tesoriere
Il Tesoriere provvede ad amministrare l'Associazione su delega del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art. 14 Il Comitato Etico Scientifico
Il Comitato Etico Scientifico è nominato dall'Assemblea dei Soci su proposta del Presidente sentiti i Soci Fondatori.
Ne fanno parte 10 personalità di chiara fama che si riconoscono negli scopi della Associazione.
I membri del Comitato Etico Scientifico si riuniscono su mandato del Presidente e svolgono preventivamente l'attività di valutazione scientifica ed etica dei progetti sottoposti alla Associazione per la loro realizzazione.
Il Comitato si esprime a maggioranza qualificata dei suoi membri e dura in carica 4 anni.
Art. 15 Scioglimento
L'Associazione è sciolta su delibera dell'assemblea dei soci.
In caso di scioglimento l'assemblea nominerà una commissione di tre membri per curare la destinazione dei beni sociali e la liquidazione.
Il patrimonio dell'organizzazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.
Art. 16 Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.